Questo sito web usa i cookie, anche di terze parti.
I cookie aiutano brevettazione.it a fornire i propri servizi.
Navigando sul sito accetti il loro utilizzo, se vuoi maggiori informazioni clicca sul tasto "Informazioni" oppure clicca sul tasto "Accetto" per accettare i cookie e continuare la navigazione.

     
 
 
Facebook      Twitter      Skype      Linkedin     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREVETTI DI INVENZIONE
 
La registrazione di un Brevetto di Invenzione, rappresenta il passo fondamentale per assicurare al suo Inventore/Titolare il diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione al titolare e la facoltà di vietarne la riproduzione e lo sfruttamento non autorizzato.

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. In pratica non sono considerate invenzioni e, quindi, non sono brevettabili, le semplici intuizioni oppure le idee prive di qualsiasi attuazione concreta. Ad esempio: la semplice dimostrazione che l’idrogeno è una fonte di energia è una scoperta non brevettabile, mentre l’applicazione di tale scoperta al fine della creazione di un motore che produca energia utilizzando l’idrogeno è, viceversa, brevettabile.

Gli stessi principi valgono per i modelli di utilità, che sono nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti, che devono essere nuovi e originali e avere particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.
Non sono inoltre considerate come invenzioni:
  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
  • i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale (pur essendo brevettabili i prodotti, le sostanze o le miscele di sostanze per l’attuazione di tali metodi);
  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali;
  • i programmi per elaboratori (software), protetti in Italia dal diritto d’autore;
  • le presentazioni di informazioni;
  • le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.
È altresì evidente che non possono essere oggetto di protezione da brevetto:
  • le creazioni estetiche;
  • schemi, regole e metodi per compiere atti intellettuali;
  • la scoperta di sostanze disponibili in natura;
  • le invenzioni contrarie all’ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell’ambiente, e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione della biodiversità e alla prevenzione di gravi danni ambientali.
La domanda di brevetto è respinta se:
  • l'oggetto è privo dei predetti requisiti;
  • l'oggetto rientra nelle fattispecie espressamente vietate e/o escluse dalla brevettabilità;
  • la descrizione non è sufficientemente chiara e/o completa.
Fai un Preventivo On-Line per la registrazione di un Brevetto di Invenzione

Fai una richiesta specifica al nostro Staff addetto alla registrazione di un Brevetto di Invenzione

Scarica la normativa sui Brevetti di invenzione e sui modelli di Utilità.
   
   © 2012 - 2025 Brevettazione.it All rights reserved - Mappa Sito     Informativa Cookies Sito Web Progettato e Sviluppato da: TecnoDesigner   
    statistiche web